Art. 1.

      1. Le lettere i) ed m) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono abrogate.
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «1-bis. I componenti delle commissioni tributarie abilitati ad esercitare la consulenza, l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nelle controversie di carattere tributario non possono rappresentare, assistere o difendere il contribuente dinanzi alla commissione tributaria alla quale appartengono. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti fino al secondo grado e agli affini in primo grado».